STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE XL A.S.D A.P.S
Allegato A) al Verbale dell’Assemblea straordinaria del 22/07/2019
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE XLASD APS
TITOLO I – Denominazione – sede
Articolo 1 – Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dalla normativa in materia di associazionismo di promozione sociale,ai sensi del Dlgs 117/2017, e in materia di associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell’art.90 della Legge 289/2002, è costituita, con sede in Reggio nell’Emiliaun’associazione che assume la denominazione “XLassociazione sportiva dilettantistica di promozione sociale”in breve “XL ASD APS”.
La variazione della sede all’interno del medesimo Comune, non comportando modifica statutaria, viene deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci e dovrà essere tempestivamente comunicata all’Agenzia delle Entrate e alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono albi o registri in cui l’associazione risulti iscritta.
TITOLO II – Scopo- Oggetto
Articolo 2 –L’associazione nasce per perseguire finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale a favore di associati, relativi famigliari e di terzi, senza finalità di lucro, nel pieno rispetto della libertà, dignità e pari opportunità degli associatiessendo esclusa qualsiasi forma di discriminazione all’atto dell’ammissione così come nella vita associativa. L’attività in particolare è diretta alla organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, culturalie artistiche di interesse sociale nonché alla realizzazione di interventi di educazione e qualificazione professionale.
Articolo 3 – L’associazione si propone in particolare disvolgere le seguenti attività di interesse generale:
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, in particolare in discipline afferenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo alla danza e alla ginnastica per la salute e per il fitness, nel rispetto delle metodiche riconosciute dagli Organismi sportivi affilianti, attraverso:
- la promozione delle attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- la preparazione atletica anche per la partecipazione ad attività competitive o agonistiche, indette anche dagli Organismi sportivi affilianti, in base alle aspettative dei soci;
- l’organizzazione o la collaborazione alla organizzazione di manifestazioni sportive;
- la gestione di impianti sportivi, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative con finalità sociali, in quanto mezzo per la valorizzazione del bene relazionale e per l’inclusione sociale, e con finalità educative in quanto realizzate allo scopo di ampliare la conoscenza della cultura artistica in ogni sua forma. Tali attività saranno realizzate attraverso:
- l’organizzazione – diretta e in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private – di corsi, laboratori anche esperienziali, performance artistiche;
- la realizzazione – diretta e in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private – di corsi di istruzione e formazione professionale in ambito artistico;
- la gestione di strutture, ivi inclusi teatri e spazi analoghi, per la realizzazione dei fini istituzionali;
- la realizzazione – diretta e in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private – di progetti di comunicazione a carattere comunitario;
- l’organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, ivi inclusa l’organizzazione di turismo sportivo;
L’Associazione può svolgere, all’interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all’attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall’art. 85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.
Per la realizzazione dei fini istituzionali l’associazione potrà collaborare con gli Enti e le Federazioni cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, allestimento di impianti sportivie di altre strutture da adibire allo svolgimento delle attività di interesse generale, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, nonché l’acquisto di immobili da destinare alle attività sportive.
Art. 4
Oltre alle attività di cui all’art. 3, l’Associazione può svolgere, così come previsto dall’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale di cui all’art.2, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali, tenuto in ogni caso conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività istituzionali e nel rispetto del Decreto Ministeriale di cui all’art. 6 del D.Lgs. 117/2017. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell’Assemblea degli associati.
L’Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017.
TITOLO III – Soci
Articolo 5- Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le associazioni e gli Enti privati senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli nel rispetto della normativa in materia di associazionismo di promozione sociale, nel rispetto dei vincoli di Legge.
L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati, in caso di particolari necessità enei limiti della legislazione di settore.
Articolo 6- Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, indirizzata al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
Le associazioni e gli Enti privati senza scopo di lucro che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.
L’accettazione della domanda di ammissione può essere deliberata dal singolo Consigliere in quanto disgiuntamente delegato. Qualora il Consigliere direttamente interpellato ritenga non sussistere i requisiti di ammissione, dovrà tempestivamente comunicarlo agli altri Consiglieri affinché l’istanza di ammissione sia soggetta ad una valutazione collegiale.
L’accettazione della richiesta da parte dell’Associazionesarà debitamente comunicata anche verbalmente all’interessatoche da quel momento acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socioe tutti i diritti e doveri che ne derivano. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, la relativa delibera, debitamente motivata, deve essere comunicata all’interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda affinché l’interessato possa – nel termine di sessanta giorni dalla notifica del rigetto – chiedere che sia l’Assemblea dei soci a pronunciarsi in merito alla prima convocazione utile.
L’associazione, nel rispetto del principio di uniformità del rapporto associativo e conseguentemente nel riconoscimento dei medesimi diritti e doveri tra i soci, contempla le seguenti categorie di soci:
- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali;
- Soci sostenitori: coloro che intendono sostenere l’associazione e le sue attività dal punto di vista economico, donando le proprie risorse materiali private per il bene dell’associazione stessa;
- Soci ordinari: sono i soci che non ricadono nelle categorie di cui sopra.
Articolo 7– Nel rispetto del principio di uniformità del rapporto associativo, democraticità, uguaglianza ed effettività del rapporto medesimo, laqualifica di socio da’ diritto:
– a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
– a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
– a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.
I soci sono tenuti:
– all’osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti approvati e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
– a collaborare alla realizzazione delle finalità associative nel rispetto delle proprie attitudini, interessi e disponibilità di tempo;
– al pagamento del contributo associativo.
I soci minorenni sono rappresentati dal genitore/tutore che ha sottoscritto la domanda di ammissione che sarà convocato alle Assemblee unitamente al minore doveil minore avrà diritto di parola mentre il genitore/tutore eserciterà il diritto di voto, incluso l’elettorato attivo ma escluso l’elettorato passivo, a meno che non assuma direttamente la qualifica di socio.
Articolo 8- I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota potrà essere aggiornata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, se non a causa di morte,e non rivalutabili.
TITOLO IV – Recesso – Esclusione
Articolo 9- La qualifica di socio è a tempo indeterminato ma si può perdere per recesso, esclusione o a causa di morte.
Articolo 10- Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L’esclusione potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 3 (tre) mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale, previo sollecito, anche collettivo, al versamento della quota associativa;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
Articolo 11- Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.
Il comma precedente non si applica ai casi di esclusione per morosità.
L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.
TITOLO V – Risorse economiche – Fondo Comune
Articolo 12- L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione alle attività inerenti i fini istituzionali;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo anche di natura commerciale.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimentoessendo destinato al perseguimento delle finalità di natura civica, solidaristica e di utilità socialepromosse. Èfatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, il patrimonio associativo, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.
Esercizio Sociale – Articolo 13
L’esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario o il bilancio, a seconda dei volumi di entrate,da presentare all’Assemblea degli associati affinché sia approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Nel caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il Consiglio Direttivo ne evidenzierà nei documenti di bilancio la natura secondaria e strumentale.
TITOLO VI – Organi dell’Associazione
Articolo 14- Sono organi dell’Associazione:
- a) l’Assemblea degli associati, organo sovrano;
- b) il Consiglio Direttivo, organo amministrativo;
- c) il Presidente;
- d) l’organo di controllo, nei casi previsti all’articolo 22.
Assemblee – Articolo 15
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
L’avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul giornale associativo, l’invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell’adunanza.
Articolo 16- L’assemblea ordinaria:
- approva la programmazione delle attività;
- approva il rendiconto economico – finanziario o bilancio di esercizio e la relazione sulle attività o il bilancio sociale o altro strumento idoneo a descrivere e/o misurare l’impatto sociale dell’associazione;
- procede alla elezione, secondo il principio di libera eleggibilità,del Presidente dell’associazione, dei membri del Consiglio Direttivo e, eventualmente, dei membri dell’organo di controllocosì come procede all’eventuale revoca del mandato ed all’eventuale esercizio di azioni di responsabilità;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.
Articolo 17- Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – sono convocati tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa.
I soci possono intervenire mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Ogni socio esercita il diritto di voto secondo il principio del voto singolo e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
In prima convocazione l’assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.
In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
Articolo 18- L’assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione nonché sul relativo scioglimento e nomina dei liquidatori.
Per modificare lo statutoe per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione, occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarieed operazioni di trasformazione, fusione e scissionesarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Articolo 19- L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.
Consiglio Direttivo – Articolo 20
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di minimo 3 (tre) e massimo 9 (nove) membri scelti fra gli associati maggiorenni. I componenti del Consiglio restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Vicepresidente e conferisce le funzioni di Segretario e Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare mano non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
- curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il rendiconto economico – finanziario per cassa o il bilancio. Le modalità di redazione del rendiconto o bilancio e di predisposizione della relazione di accompagnamento sono definite dal Consiglio Direttivo nel rispetto della Legge, valutate le Linee guida adottate in materia e le caratteristiche dimensionali che assumerà il sodalizio nel tempo nonché l’eventuale impiego di risorse pubbliche;
- redigere eventualmente il bilancio preventivo;
- elaborare la relazione sulle attività o il bilancio sociale o altro strumento idoneo a descrivere e/o misurare l’impatto sociale dell’associazione;
- predisporre i regolamenti interni da sottoporre all’approvazione assembleare;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
- deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
- affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri fatta eccezione per l’approvazione del rendiconto o bilancio da sottoporre all’Assemblea e per la convocazione dell’Assemblea stessa.
Articolo 21 – Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, previa ratifica da parte dell’assemblea, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio convoca l’Assemblea per la nomina dei Consiglieri mancanti che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Presidente – Articolo 22– Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 (trenta) giorni l’Assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente. Il Presidente resta in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
Organo di controllo – Articolo 23- L’Assemblea dei soci elegge l’organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. Salva diversa indicazione normativa, l’Assemblea può eleggere l’organo come monocratico o come collegiale.
L’organo resta in carica per quattro anni ma in ogni caso fino all’approvazione del bilancio di esercizio o rendiconto economico-finanziario relativo all’ultimo esercizio. L’incarico può essere rinnovato.
L’organo di controllo:
- vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- può esercitare, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del DLgs 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, laddove approvato,sia stato redatto in conformità alle linee guida
Pubblicità e trasparenza degli atti sociali – Articolo 24–Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo curerà in particolare:
- il libro degli associati o aderenti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- il libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio Direttivo e la conservazione del libro dell’organo di controllo, qualora eletto.
Salvo diversa disposizione normativa, i libri sociali possono essere tenuti con libertà di forma, ossia nella modalità ritenuta più funzionale dal Consiglio Direttivo anche in ragione delle dimensioni dell’associazione e dagli strumenti gestionali adottati.
I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali presentando richiesta ad uno dei componenti il Consiglio Direttivo. L’accesso a tali documenti può trovare come unica limitazione il rispetto di vincoli di legge, quali, a titolo esemplificativo, quelli previsti dalla normativa a tutela della riservatezza delle persone.
TITOLO VII – Scioglimento
Articolo 25– Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea nel rispetto dei quorum di cui all’articolo 18.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti del Terzo settore per fini sportivi sentito l’organismo preposto ai controlli.
Norma finale – Articolo 26- Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti degli Organismi sportivi riconosciuti dal CONI a cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civilee le disposizioni di legge vigenti.